|
STATUTO > Articolo 17 - Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 3 (tre) a 11 (undici) membri che restano in carica per quattro anni e da un rappresentante della Sezione giovani.
2. Il Consiglio direttivo:
- a) nomina a maggioranza assoluta dei propri membri, uno o due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere;
- b) può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;
- c) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
- d) redige le relazioni sull´attività dell´associazione ed i rendiconti ed i preventivi da presentare annualmente all´assemblea dei propri associati, proponendo l´entità del contributo associativo annuale;
- e) decide in merito alle domande di ammissione all´associazione e decide, altresì, in merito ai provvedimenti di espulsione;
- f) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria;
- g) integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i propri associati;
- h) non può, però, determinare per cooptazione, neppure in tempi successivi, più della metà dei membri del Consiglio;
- i) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell´associazione e provvede all´assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone le retribuzioni e gli obblighi disciplinari;
- j) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all´assemblea degli associati.
|