1. L´assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o delegata di almeno 1/4 (un quinto) degli associati.
2. In seconda convocazione, che può avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione, l´assemblea è validamente costituita quando il numero dei presenti e rappresentati non è comunque inferiore alla metà del minimo richiesto al comma precedente.
3. L´assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
4. L´assemblea elettiva determina il numero dei membri del consiglio direttivo, nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo, ed i delegati all´assemblea nazionale, secondo l´ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni.
5. L´assemblea elettiva dopo essersi pronunciata sull’opportunità di nominare il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri provvede alle relative nomine con le modalità previste per la nomina dei componenti il Consiglio direttivo.
6. In caso di parità, risulterà eletto l´iscritto che abbia maggiore anzianità professionale.